Il capo dello Stato è eletto a suffragio diretto per sette anni, convoca e scioglie il Parlamento, nomina il Primo Ministro e, su designazione di quest'ultimo, i ministri, comanda le forze armate, firma e promulga le leggi.
Affianca il presidente con funzioni consultive il Consiglio di Stato.
Il primo ministro è nominato dal capo dello Stato su designazione della Camera dei Rappresentanti, davanti a cui il governo è responsabile. Il Parlamento ( un deputato si chiama Teachta Dàla), cui spetta il potere legislativo, si compone di due rami: la Camera dei Rappresentanti, di 166 membri e il Senato di 60 membri, di cui 11 nominati dal primo ministro, 6 eletti dalle università e i 43 rimanenti eletti da un collegio ristretto, comprendendo elementi del Dàil e deleganti delle contee, sulla base di determinate specializzazioni (cultura, lavoro...)
Il Senato ha la facoltà di esaminare le leggi e proporre gli emendamenti, ma non ha potere di veto. Su richiesta di una maggioranza qualificata dei due rami del Parlamento, le leggi possono essere sottoposte a plebiscito.
Il Sistema giudiziario
La magistratura è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. I giudici sono nominati dal presidente della Repubblica su indicazione del governo. La gerarchia giudiziaria vede al vertice la Corte suprema, che oltre alla normale giurisdizione di merito, può svolgere su ricorso facoltativo del capo dello Stato, funzioni di vigilanza sulla costituzionalità delle leggi.

